Gli enti possono autorizzare il pagamento dei gestori privati dei servizi educativi e scolastici oggetto di sospensione sulla base delle risorse disponibili in bilancio e che non vi debba fare riferimento agli importi di spesa iscritti nel bilancio preventivo.
La sospensione dei servizi e le quote da riconoscere all’appaltatore – Corte dei conti – Umbria – n. 103/2020
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